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Glossario
Le parole chiave del Docup

Definizione di Phasing Out:

In base alla decisione presa in occasione del Comitato di Sorveglianza del 23 Maggio 2003, la definizione "Phasing Out" viene sostituita da "Sostegno Transitorio". E' quindi sottointeso che dove appare la dizione "Phasing Out" si deve intendere "Sostegno Transitorio".

Definizione di Media impresa:
In base alla disciplina CEE sugli aiuti di Stato alle PMI (1996)

  • ha meno di 250 dipendenti;
  • ha un fatturato annuo non superiore ai 40 milioni di ECU, oppure ha un totale di bilancio non
    superiore a 27 milioni di ECU ;
  • il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiutamente, da più
    imprese non conformi alla definizione di PMI (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le
    società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori
    istituzionali; la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che
    sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente
    presumere che non è detenuto per il 25% o più, da una o più imprese non conformi alla definizione di
    PMI).

Definizione di Piccola impresa:
In base alla disciplina CEE sugli aiuti di Stato alle PMI (1996)

  • ha meno di 50 dipendenti;
  • ha un fatturato annuo non superiore ai 7 milioni di ECU, oppure ha un totale di bilancio annuo non
    superiore ai 5 milioni di ECU;
  • il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più
    imprese non conformi alla definizione di piccola impresa (fanno eccezione le società finanziarie
    pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo,
    gli investitori istituzionali; la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in
    modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter
    legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più, da una o più imprese non conformi
    alla definizione di piccola impresa).

La nuova disciplina comunitaria si propone di selezionare unicamente le imprese che effettivamente
costituiscono delle PMI indipendenti al fine di eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un
gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI così come definita. Ecco che allora, ai fini del
calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è necessario sommare i dati dell'impresa
beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Si noti bene che, in ambedue i casi, i tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Inoltre:

  • il numero di persone ocupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero
    di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno , mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
    stagionali rappresentano frazioni ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo
    esercizio contabile approvato;
  • le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato
    di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora
    approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso
    dell'esercizio;
  • per il cacolo delle soglie del numero dei dipendenti e dei massimali finanziari indicati, occorre
    sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui essa detiene direttamente o
    indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
  • quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera (verso l'alto o verso il basso) le soglie
    del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di media
    impresa o di piccola impresa soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

Definizione di Grande impresa:
non esiste una definizione di impresa di grandi dimensioni, sono considerate grandi imprese quelle che non
rispettano anche uno solo dei tre criteri inidcati nelle definizioni di piccola e media impresa.

Il Consensus è un accordo informale stipulato in sede OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico) nel giugno 1976 e riguarda le forniture con regolamento dilazionato oltre i due anni,
assistito da garanzia assicurativa e/o agevolazione finanziaria statale.


Definizione di Piccola e Media impresa dei settori commerciale e servizi
:
(definizione usata da alcune leggi nazionali)
È definita media impresa quella che:

  • ha un massimo di 95 dipendenti;
  • ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU;
  • oppure ha un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ECU;
  • non fa capo per più di un quarto ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno eccezione le
    società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purchè non
    esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali).

È definita piccola impresa quella che:

  • ha un massimo di 20 dipendenti;
  • ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ECU, oppure
  • ha un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 0,75 milioni di ECU,
  • non fa capo per più di un quarto ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno eccezione le
    società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purchè non
    esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali).

Definizione di Impresa Artigiana:In base alla Legge Quadro sull'artigianato 8 Agosto 1985 N.443, è definita Impresa Artigiana quella che ha le dimensioni seguenti:

  • per l'impresa che non lavora in serie:un massimo di 16 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero nonsuperiore a 16, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali sono stati individuati con decreto del Presidente della Repubblica);
  • per l'impresa di trasporto:un massimo di 8 dipendenti;
  • per le imprese di costruzione edili:un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che
    le unità aggiuntive siano apprendisti.

L'Unione europea non fa distinzione tra imprese industriali e imprese artigiane in quanto quest'ultima
categoria non è definita e disciplinata dalla legge come entità autonoma nella maggior parte dei paesi
europei. L'Unione Europea stabilisce delle differenze (in particolare per quanto riguarda l'importo delle
agevolazioni) solo in base alla dimensione, distinguendo tra imprese piccole, medie e grandi.

Pertanto, nella lettura dlle schede informative del sito, è importante tenere presente che:

  • Tale distinzione è necessaria nell'interpretazione delle agevolazioni di fonte nazionale;
  • per quanto riguarda le opportunità di finanziamento di fonte europea, tale differenziazione va fatta
    in quanto gli aiuti alle imprese artigiane sono sovente gestiti dalle Regioni, mentre quelli alle PMI
    industriali tendono a far capo al Ministero dell'Industria, seguendo condizioni e procedure specifiche;
  • quando nelle schede si trova un generico riferimento alle PMI (senza altra specificazone in merito alla
    loro natura industriale o artigiana) si devono intendere comprese anche quelle appartenenti
    all'Artigianato.

L'equivalente Sovvenzione, è un'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto ammissibile caso
per caso.
L'esigenza di salvaguardare il regime della concorrenza nel mercato europeo fa si che l'Unione Europea
stabilisca dei limiti alle agevolazioni pubbliche che tengono conto della localizzazione degli interventi, della
dimensione delle imprese, del settore di appartenenza, della finalità dell'aiuto, ecc. Questi limiti sono
calcolati appunto in Equivalente Sovvenzione, in parcentuale sull'importo dell'investimento.
Per determinare l'entità dell'agevolazione in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) occorre innazittuto
tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi,
agevolazione fiscale, garanzia su rischi di cambio, ecc.) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè
calcolare l'elemento dono dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della
percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finaziamento, della durata del
finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso convenzionale di attualizzazione.
Una volta effettuato questo calcolo, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale.
Questo calcolo è piuttosto complesso e varia a seconda del settore di appartenenza del beneficiario, della
forma societaria, della tipologia degli investimenti, della localizzazione, ecc. Il risultato di questa operazione
da il vantaggio finale di cui gode l'iniziativa agevolata dopo aver pagato le imposte sugli utili di esercizio
che l'aiuto presumibilmente ha prodotto: appunto l'Equivalente Sovvenzione netta (ESN).

Da quanto si è detto risulta evidente stabilire a priori un metodo automatico per determinare, su di un
aiuto erogato, l'Equivalente Sovvenzione. È però necessario farlo perchè il massimale dell'aiuto concedibile
è indicato, dalla Comunità e spesso dai provvedimenti agevolativi nazionali, appunto in ESL o ESN, che non
rappresenta evidentemente l'importo dell'agevolazione che verrà effettivamente erogata (la sola cosa che
interessa al beneficiario).
Per semplificare il calcolo e per dare la possibilità sia alle Amministrazioni che agli operatori, di tradurre le
indicazioni formali in dati concreti, sono state predisposte con metodi di calcolo convenzionali.In particolare
l'Istituto di Promozione Industriale (IPI) del Ministero dell'Industria ha elaborato e diffuso un software per il
calcolo dell'ESN; tale metodo è stato studiato per il calcolo delle agevolazioni agli investimenti nelle aree
depesse del Paese (Legge 488/92) e per le misure cofinanziate dai Fondi strutturali comunitari di
competenza ministeriale, ma può essere generalmente applicato al calcolo dell' Equivalente Sovvenzione
Netta anche per altre disposizioni che lo prevedano
.

Si consideri che ogni volta che l'ammontare dell'agevolazione è espressa in ESN, l'aiuto effettivamente
erogato è comunque più elevato Se cioè è previsto un contributo in conto capitale del 20% in ESN su un
investimento di 100 milioni, non verranno concessi 20 milioni, ma almento 24-26 milioni; si faccia, dunque,
attenzione nel valutare le diverse opportunità, alla formula utilizzata alla voce "Agevolazioni Previste"; si
controlli cioè se l'importo dell'aiuto è espresso in termini di erogazione effettiva (o in ESL), o in ESN: in
quest'ultimo caso si può prevedere che l'agevolazione sarà lievemente maggiore per effetto delle
metodologie di calcolo adottate.

Aiuti de minimis= L’importo massimo di tale aiuto è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere
dal momento del primo aiuto de minimis. Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale
aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi
autorizzati dalla Commissione. In caso di cumulo tra più aiuti de minimis deve essere rispettato il
massimale complessivo di 100.000 ECU.

Fondo di garanzia= Il fondo, alla cui costituzione partecipano banche, istituzioni finanziarie e/o capitali
privati, rilascia garanzie sussidiarie su finanziamenti a medio termine concessi da Istituti di credito (e/o
società di leasing) in favore di piccole e medie imprese, a fronte di investimenti fissi in beni materiali e
immateriali. Opera come un fondo di rotazione: le risorse svincolate per l’estinzione delle operazioni (al
netto delle perdite per le liquidazioni effettuate) rientrano nelle disponibilità del fondo stesso, in vista di
una riutilizzazione per altre operazioni. In pratica il contributo indiretto di cui beneficia la PMI può essere
calcolato come il differenziale tra il premio pagato dall’impresa per ottenere la garanzia del fondo sul
finanziamento, che sarà precisato nella convenzione attuativa della misura, e il costo medio di mercato di
una fideiussione assicurativa, vigente al momento della concessione del finanziamento sulla piazza.

Acronimi

PRE - SEED = Fase zero per l'avvio di un'impresa

START - UP = Avvio vero e proprio di una nuova impresa

SEED - CAPITAL = Momento di sostegno di un'impresa

BOTTOM - UP = Approccio dal basso che nasce dal bisogno delle imprese

RITTS = Progetto Comunitario "Regional innovation technology transfer strategy"

F.R.A. = Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata

RIS = Progetto Comunitario "Regional innovation strategy"

MURST = Ministero dell'Università e della Ricerca

IMI = Istituto Mobiliare Italiano

OCSE = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

SACE = Sezione speciale assicurazione e credito all'esportazione

S.F.I.S. = Società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo

MICA = Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

ENEA = Ente Nuove Tecnologie per l'Energia e l'Ambiente

CNR = Centro Nazionale delle Ricerche

FESR = Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Opera per promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale
delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, per consentire la riconversione delle regioni frontaliere o di parti di regioni,
compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane, gravemente colpite dal declino industriale.

FSE = Fondo Sociale Europeo. Ha finalità essenzialmente sociali ed i suoi obiettivi prioritari consistono nella
lotta alla disoccupazione di lunga durata e nel facilitare l’inserimento professionale dei giovani.

ZONE IN DEROGA ALL’ART. 87.3.C DEL TRATTATO DI ROMA = In questi comuni l’Unione
Europea ha autorizzato massimali di agevolazione più alti.

(A cura del Dip.to Sviluppo Economico)


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